20 Gennaio 2017
COLDIRETTI PIEMONTE – LATTE: CON PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE VIA ALL’ETICHETTATURA D’ORIGINE OBBLIGATORIA

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017 il decreto "Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011" che segna lo storico via all'etichettatura del latte Uht e dei suoi derivati.
Il provvedimento entrerà in vigore pienamente dopo novanta giorni dalla pubblicazione anche se sarà possibile, per un periodo non superiore a 180 giorni, smaltire le scorte delle confezioni con il sistema di etichettatura precedente.
"Un traguardo raggiunto a seguito delle numerose battaglie portate avanti dalla nostra Organizzazione e scaturito dalla guerra del latte che Coldiretti aveva scatenato lo scorso annoi contro le speculazioni sui prezzi alla stalla - spiega Delia Revelli presidente di Coldiretti Piemonte - Con l’etichettatura d’origine obbligatoria per il latte Uht e i prodotti lattiero-caseari si mette finalmente fine all’inganno del falso Made in Italy visto che tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro, venduti in Italia, sono in realtà stranieri”.
"Un risultato - sottolinea il Delegato Confederale Bruno Rivarossa - che va a giovamento del lattiero-caseario piemontese che registra una produzione lorda vendibile di 390 milioni, conta 2000 aziende produttrici e 51 specialità di formaggi. Una garanzia di trasparenza, oltretutto, che tutti i consumatori italiani chiedono da tempo”.
Il provvedimento riguarda l'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseario e prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:
a) "Paese di mungitura": nome del Paese nel quale è stato munto il latte;
b) "Paese di condizionamento o di trasformazione": nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.
Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseario sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura "origine del  latte": nome del Paese. Se invece le operazioni indicate avvengono nel territorio di più Paesi membri dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: "latte dei Paesi UE" per l'operazione di mungitura, "latte condizionato o trasformato in Paesi UE" per l'operazione di condizionamento o di trasformazione. Infine qualora le operazioni avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell'Unione Europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: "latte di Paesi UE" per l'operazione di mungitura, "latte condizionato o trasformato in Paesi UE" per l'operazione di condizionamento o di trasformazione.
Per le violazioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 4, comma 10, della legge 3/2/2011, n. 4.
La presidente conclude così "Attendiamo adesso che entri in vigore anche l'etichettatura obbligatoria per il grano impiegato nella produzione della pasta, come previsto dallo schema di decreto che è già stato inviato alla Commissione Europea" 
 

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