Come cambiano le pensioni
Già dal 2012 con la riforma del Governo Monti
A decorrere dal 1° gennaio 2012, le pensioni saranno denominate soltanto Pensioni di vecchiaia ordinaria e Pensione anticipata. Ecco di seguito una sintesi sui nuovi requisiti previsti per la pensione di vecchiaia dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti) e dei dipendenti.
Pensione di vecchiaia ordinaria - Per il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria, la riforma ha introdotto nuovi requisiti anagrafici e contributivi. Si parte già da quest’anno.
Per coloro che maturano i requisiti dal 1.1.2012 in poi, la pensione di vecchiaia per gli uomini (dipendenti e autonomi) si consegue al compimento di 66 anni di età e un’anzianità contributiva di almeno 20 anni.
Fermo restando il requisito contributivo minimo di 20 anni, invece, le donne conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia nel 2012 al raggiungimento dell’età anagrafica riportata nella seguente tabella:
| Requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia |
Dipendenti pubbliche |
Dipendenti private* |
Lavoratrici autonome ** |
| 2012 |
66 anni |
62 anni |
63 anni e 6 mesi |
| *per chi all’Inps ha solo contributi da dipendente ** per chi ha soli contributi autonomi o misti autonomi-dipendenti o iscritte alla Gestione separata dell’Inps |
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Per le dipendenti private e le lavoratrici autonome, l’età pensionabile sarà ulteriormente elevata nel 2014 – 2016 – 2018. Inoltre, tutti i requisiti anagrafici (uomini e donne) dal 2013 saranno indicizzati alla speranza di vita (3 mesi in più dal 2013, 4 mesi in più dal 2016).
E’ prevista un’eccezione solo per le dipendenti private che maturino 20 anni di contributi e compiano 60 anni di età entro il 31 dicembre 2012, in quanto potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età, se più favorevole rispetto ai nuovi requisiti.
Si ricorda che per accedere alla pensione di vecchiaia occorre aver cessato l’attività di lavoro dipendente.
Nuove decorrenze - Per chi matura i suddetti requisiti per il pensionamento dal 2012 non si applica più, salvo alcune eccezioni di Legge, la normativa sulle decorrenze differite per andare in pensione (cosiddette finestre di uscita di un anno, per i dipendenti, e di diciotto mesi, per gli autonomi).
Al riguardo, occorre segnalare che la prosecuzione dell’attività lavorativa è incentivata attraverso l’applicazione di coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di 70 anni. Inoltre, per i dipendenti sono estese le tutele del licenziamento fino alla suddetta età.
Contributivo-pro rata - La riforma introduce il sistema di calcolo contributivo per tutti i periodi di anzianità contributiva maturati dal 1° gennaio 2012 anche per i lavoratori che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31.12.1995. Il criterio applicato è quello del pro-rata (continueranno quindi ad essere liquidati col sistema di calcolo retributivo gli anni di anzianità contributiva fino a tutto il 2011).
Per una consulenza personalizzata è possibile rivolgersi al Patronato Epaca: gli operatori Epaca forniranno gratuitamente tutta l’assistenza necessaria, verificando il raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Pensionamento anticipato
E' ancora possibile, anche per chi ha meno di 62 anni
Andare in pensione prima dell’età della vecchiaia è ancora possibile: ormai si sa i 40 anni non bastano più, ma servono più contributi, con riduzioni percentuali sulla rendita per chi ha meno di 62 anni. Stesse condizioni sia per i dipendenti (privati e pubblici) che per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Inps dei coltivatori diretti, commercianti e artigiani.
Dopo aver analizzato la pensione di vecchiaia, ecco una sintesi sui nuovi requisiti introdotti per il pensionamento anticipato, introdotto dalla riforma Monti, a cura del Patronato Epaca.
Per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2012: non esisteranno più le pensioni di anzianità conseguibili attraverso il “sistema delle quote”, date dalla somma tra età anagrafica e un minimo di contributi; i lavoratori dipendenti e autonomi potranno ottenere la pensione prima dell’età pensionabile esclusivamente con la pensione anticipata, che si potrà conseguire al raggiungimento del minimo di anzianità contributiva riportata nella tabella seguente (fino al 2016).
| Requisito contributivo per il pensionamento anticipato con anzianità indicizzate alla speranza di vita dal 2013 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| Uomini |
42 anni e 1 mese |
42 anni e 5 mesi |
42 anni e 6 mesi |
42 anni e 6 mesi |
42 anni e 10 mesi |
| Donne |
41 anni e 1 mese |
41 anni e 5 mesi |
41 anni e 6 mesi |
41 anni e 6 mesi |
41 anni e 10 mesi |
I lavoratori con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, in alternativa, possono accedere al pensionamento anticipato con 20 anni di contribuzione effettiva e 63 anni di età (nel 2012, successivamente anche il suddetto requisito anagrafico sarà adeguato agli incrementi della speranza di vita) a condizione che l’ammontare della pensione sia pari a 2,8 volte l’assegno sociale.
Decorrenze - Anche per chi matura i requisiti per la pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2012 non si applicano più, salvo le eccezioni di Legge, le decorrenze differite dei trattamenti pensionistici (finestre), ma la pensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti, sempre che la relativa domanda sia stata presentata prima di quella data. Si ricorda che occorre sempre la cessazione dell’attività lavorativa dipendente.
Rimangono ferme le previgenti disposizioni in materia di requisiti e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità nei confronti di coloro che li hanno maturati entro il 31 dicembre 2011.
Ecco, inoltre, alcune importanti eccezioni.
Opzione donna - Fino al 31.12.2015 le lavoratrici che accettano di optare per un calcolo pensionistico interamente contributivo possono ancora andare in pensione con 35 anni di contributi e 57 anni di età, se dipendenti, 58 anni di età, se autonome.
I lavoratori dipendenti (uomini e donne) che entro il 31.12.2012 abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni i quali avrebbero maturato prima dell’entrata in vigore della riforma i requisiti previsti dalla precedente normativa per le vecchie pensioni di anzianità (vale a dire 35 anni di contributi e 61 di età o 60 anni di età e 36 anni di contributi) possono accedere alla pensione anticipata al compimento dei 64 anni di età.
Per una consulenza personalizzata raccomandiamo a tutti gli interessati di rivolgersi al Patronato Epaca: gli operatori Epaca forniranno gratuitamente tutta l’assistenza necessaria, verificando il raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente e la relativa decorrenza e predisponendo tutta la documentazione che deve essere inviata all’Inps.
Pensione di anzianità posticipata
Opportunità per le sole donne non ancora pensionate
Non tutti sanno che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le donne possono ottenere la liquidazione della pensione di anzianità con almeno 35 anni di contributi e 57 anni di età, se lavoratrici dipendenti, o di 58 anni, se lavoratrici autonome.
In presenza di tali requisiti occorre che le interessate acconsentano alla liquidazione della pensione calcolata esclusivamente con il sistema “contributivo”. Tale sistema di calcolo potrebbe, in taluni casi rivelarsi svantaggioso, ma, per quanto riguarda le coltivatrici dirette iscritte nelle fasce più basse o coloro che hanno redditi minimi da lavoro, si potrebbe realizzare la condizione di non perdere nulla sull’importo pensionistico ed anticipare notevolmente la decorrenza della pensione ordinaria che, com’è noto, in presenza del nuove norme più penalizzanti e l’innalzamento dell’età pensionabile di vecchiaia per le donne i tempi di attesa si sono allungati.
Consigliamo a tutte le donne interessate che hanno già compiuto, o compiranno 57 o 58 anni prossimamente di rivolgersi agli uffici Epaca Coldiretti dove potranno ottenere più ampie informazioni al riguardo e verificare il diritto e la convenienza ad usufruire di questa importante opportunità per ottenere la pensione immediatamente.
Assegno sociale temporaneo
Opportunità per gli uomini non ancora pensionati
La nuova riforma pensionistica ha ulteriormente allontanato la decorrenza della pensione di vecchiaia per chi perfezioni i requisti dall’1/11/2012 , stabilendo che il pagamento non potrà avvenire prima del compimento di 66 anni in presenza di 66 anni di contributi. Occorre tuttavia considerare che, al compimento dei 65 anni di età, esiste la possibilità di ottenere un assegno sociale temporaneo a partire dal mese successivo se l’interessato, tenuto conto dei propri redditi e di quelli del coniuge, nell’anno in cui presenta tale richiesta, non supera determinati limiti reddituali. La liquidazione dell’assegno – la cui decorrenza non è attualmente soggetta ad alcuna “finestra”, ma solo all’effettiva presentazione della richiesta all’INPS – per il periodo intercorrente tra la data di compimento del 65° anno di età e la data di effettiva decorrenza della pensione di vecchiaia -, consente di limitare gli effetti negativi e le penalizzazioni economiche. Consigliamo a tutti gli uomini interessati che hanno già compiuto, o compiranno 65 anni prossimamente, di rivolgersi agli uffici dell’ Epaca Coldiretti dove potranno ottenere più ampie informazioni al riguardo e verificare il diritto e la convenienza ad usufruire di questa importante opportunità per ottenere temporaneamente l’assegno in attesa della liquidazione della pensione.
Gli importi delle pensioni per il 2012
I trattamenti minimi con l’adeguamento del 2,6% vanno a 480,53 euro
Da quest’anno i trattamenti di pensione al minimo per gli autonomi passano da Euro 467,43 (valore effettivo 2011) a Euro 480,53 mensili. In pratica, i trattamenti pensionistici sono stati adeguati al costo della vita nella misura dello 2,6%. L’INPS sta provvederà ad inviare ad ogni pensionato un modello con le notizie relative a tutte le pensioni erogate dall’Istituto nell’anno 2012. Invitiamo pertanto tutti coloro che riceveranno la busta dall’Istituto a volersi presentare presso i nostri uffici EPACA per il controllo.
I trattamenti 2012 Importi mensili
Trattamento minimo 480,53 Euro
Pensioni Sociali 353,54 Euro
Assegni Sociali 429,00 Euro
Controllo importi pensione
Occorre verificare quanto si è percepito fin’ora
EPACA Coldiretti con tutti i suoi operatori è impegnata in questo inizio d’anno ad effettuare un controllo sulla correttezza degli importi pensionistici che sono stati messi in pagamento dall’INPS.
In particolare si tratta di effettuare un’ analisi delle posizioni assicurative e delle situazioni pensionistiche degli assistiti. Le pratiche in questione riguardano prevalentemente l’accredito di periodi di maternità o servizio militare, di periodi di lavoro effettuati successivamente o precedentemente la decorrenza della pensione o semplicemente la trasformazione della pensione da invalidità o vecchiaia.
L’iniziativa assume un valore considerevole e va a privilegiare una categoria quella dei pensionati coltivatori diretti che spesso gode di trattamenti pensionistici assai modesti.
Per questo, è indispensabile rivolgersi agli sportelli di EPACA Coldiretti per un controllo della propria posizione pensionistica e previdenziale, appena perverrà il modulo dall’INPS che riporta le notizie a fondo pensionistico.
Informazioni presso Epaca Coldiretti, tel. 0141.380.404 / 432.
Riduzione dei contributi
Chi compie 65 anni può pagare di meno
La legge finanziaria 1997 introdusse alcune innovazioni in materia di contribuzione per i lavoratori agricoli autonomi. In particolare venne previsto per i coltivatori diretti già pensionati nelle gestioni INPS di età superiore a 65 anni, la facoltà di ottenere a richiesta la riduzione dell’importo del contributo previdenziale relativo alla sola quota di pertinenza della gestione pensionistica.
La suddetta norma può essere applicata per tutti quei coltivatori diretti pensionati ancora regolarmente iscritti nella gestione che compiranno i 65 anni nel corso dell’anno 2012.
Pertanto invitiamo tutti coloro che si trovino nella situazione sopradescritta a volersi presentare presso il nostro ufficio Provinciale o Zonale per l’inoltro della richiesta di riduzione contributi all’INPS con la seguente documentazione:
- libretto pensione
- codice fiscale
- modelli di pagamento dei contributi CD anno 2011
L’invito è rivolto solo a coloro che raggiungeranno i 65 anni nell’anno 2012, in quanto per coloro che hanno compiuto tale età nel 2011 e negli anni precedenti, la richiesta è già stata inoltrata, con conseguente riduzione contributiva sui modelli di pagamento.
DOMANDA PER OTTENERE LA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
Le domande per le prestazioni di disoccupazione agricola devono essere presentate all’Inps entro e non oltre il 31/03/2012.
L’Istituto da qualche anno non provvede più ad inviare la modulistica al domicilio dei lavoratori per la richiesta della prestazione, pertanto invitiamo gli operai agricoli aventi titolo all’indennità di disoccupazione a voler contattare i nostri Uffici per l’inoltro dell’istanza. I documenti necessari per la liquidazione sono i seguenti: fotocopia di un documento di identità personale e codice fiscale.
Si ricorda che il 31 marzo è un termine perentorio, pertanto le domande presentate in data successiva non determineranno l’erogazione dell’indennizzo.
Indennità accompagnamento
Requisiti, adempimenti, come ottenere il sussidio
L'indennità di accompagnamento è il sostegno economico che lo Stato riconosce a favore di quelle persone, che a causa delle gravi condizioni fisiche o psichiche, necessitano di un’assistenza continua. Per l’anno in corso l’importo del sussidio (adeguato annualmente) è di 492,97 euro mensili.
L’indennità di accompagnamento, erogata in 12 mensilità, non è condizionata a limiti di età e di reddito, potendo la relativa domanda essere presentata a qualsiasi età e indipendentemente dalle condizioni economiche, personali e familiari, del richiedente.
Il beneficio non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma; tuttavia, non è cumulabile con altre indennità similari erogate per cause di servizio, lavoro o guerra e non è reversibile (cioè non spetta agli eredi del titolare del diritto).
Requisiti
I requisiti necessari sono: riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100% accompagnata dalla impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero dall’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un’assistenza continua; cittadinanza italiana e residenza in Italia. Hanno diritto all’accompagnamento anche i cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia. Per quanto riguarda i cittadini extracomunitari possono usufruire della prestazione i titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
L’ indennità decade in caso di ricovero in strutture pubbliche per più di un mese. Spetta, invece, in caso di ricovero a pagamento in strutture private.
Come ottenere il sussidio
Dal 1° gennaio 2010, la domanda si presenta all’Inps (non più all’Asl) e solo in via telematica. La domanda deve essere corredata dal certificato del medico curante riportante – oltre alla descrizione delle patologie – la dicitura relativa all’incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita.
L’indennità di accompagnamento è corrisposta dall’Inps in caso di parere favorevole della Commissione medico-legale della Asl, integrata da un medico dell’Inps, e in presenza degli altri requisiti. Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’ accertamento sanitario dell’invalidità.
Raccomandiamo a tutti i soggetti interessati di rivolgersi al Patronato Epaca per verificare la possibilità di richiedere l’indennità di accompagnamento. Gli operatori Epaca forniranno tutta l’assistenza necessaria, predisponendo tutta la documentazione che deve essere inviata all’Inps.