13 Febbraio 2012
“Vino Biologico”

Le nuove norme dell’Unione Europea per il "vino biologico", approvate l'8 febbraio scorso a Bruxelles dal Comitato permanente per la produzione biologica (SCOF), saranno applicabili a partire dalla vendemmia 2012. Fino ad ora non esistevano norme dell’UE o definizioni applicabili al "vino biologico", la certificazione biologica era prevista soltanto per le uve e attualmente la sola dicitura consentita era "vino ottenuto da uve biologiche".
Per la nuova annata dunque i viticoltori biologici potranno utilizzare il termine "vino biologico" sulle etichette.
La nuova “etichetta bio” dovrà riportare il logo biologico dell’UE e il numero di codice del competente organismo di certificazione e rispettare le altre norme in materia di etichettatura del vino. Le norme in vigore concernenti il "vino ottenuto da uve biologiche" non coprono le pratiche enologiche, ossia l’intero processo di vinificazione. Il settore vitivinicolo è l’unico al quale ancora non si applica integralmente la normativa dell’UE sulla produzione biologica, prevista dal regolamento (CE) n. 834/2007.
Dopo il voto nel Comitato permanente, il commissario europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Dacian Cioloș, ha dichiarato: "Sono lieto che sia stato infine raggiunto un accordo su questo tema. Era infatti importante fissare norme armonizzate al fine di garantire un’offerta chiara ai consumatori, che sono sempre più interessati ai prodotti biologici. Constato con piacere che le norme adottate stabiliscono in modo trasparente la differenza tra vino convenzionale e vino biologico – come è il caso per altri prodotti biologici. In tal modo si dà ai consumatori la certezza che un "vino biologico" sia stato prodotto applicando norme di produzione più rigorose."
Secondo il legislatore, le nuove norme garantiranno una maggiore trasparenza e permetteranno un migliore riconoscimento da parte dei consumatori, contribuiendo non soltanto a facilitare il funzionamento del mercato interno ma anche a rafforzare la posizione che i vini biologici dell’UE detengono a livello internazionale, dato che molti altri paesi produttori di vino (USA, Cile, Australia, Sudafrica) hanno già stabilito norme per i vini biologici.
Il nuovo regolamento stabilisce un sottoinsieme di pratiche enologiche e di sostanze, quali definite nel regolamento (CE) n. 606/2009 relativo all’organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicolo, da utilizzare per i vini biologici. Ad esempio non sono consentiti l’acido sorbico e la desolforazione e il tenore dei solfiti nel vino biologico deve essere di almeno 30-50 mg per litro inferiore al livello dell’equivalente vino convenzionale (a seconda del tenore di zucchero residuo). Oltre a questo sottoinsieme di specifiche, si applicano anche le norme generali in materia di vinificazione stabilite dal regolamento sull’OCM nel settore vitivinicolo. In aggiunta a dette tali pratiche enologiche, il "vino biologico" deve ovviamente essere prodotto utilizzando uve biologiche quali definite nel regolamento (CE) n. 834/2007.
Le nuove norme in materia di vinificazione biologica introducono una definizione tecnica di vino biologico che è coerente con gli obiettivi e i principi dell’agricoltura biologica enunciati nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica. Il regolamento stabilisce le tecniche enologiche e le sostanze autorizzate per il vino biologico.
Una di queste norme fissa il tenore massimo di solfito per il vino rosso a 100 mg per litro (150 mg/l per il vino convenzionale) e per il vino bianco/rosé a 150mg/l (200 mg/l per il vino convenzionale), con un differenziale di 30mg/l quando il tenore di zucchero residuo è superiore a 2 g/l.

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